LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO
Istruzioni per la protezione del lavoro quando si lavora su camini tutela del lavoro / Istruzioni standard per la protezione del lavoro prevenzione degli infortuni 1. Requisiti generali per la protezione del lavoro 1.1. Prima di iniziare il lavoro, l'amministrazione è tenuta a familiarizzare i lavoratori associati ai lavori in quota con questa istruzione, verificare la loro conoscenza e monitorare costantemente il rispetto dei suoi requisiti, nonché fornire ai lavoratori tute, scarpe antinfortunistiche e dispositivi di protezione individuale conformi alle norme applicabili e la natura del lavoro svolto. 1.2. I lavori in quota sono considerati lavori eseguiti ad un'altezza di 1,3 m dalla superficie del suolo, dal soffitto o dalla piattaforma di lavoro, sui quali vengono eseguiti lavori da dispositivi di montaggio o direttamente da elementi strutturali, attrezzature, macchine e meccanismi, durante la loro installazione, funzionamento, riparazione. 1.3. Il lavoro di arrampicata è considerato un lavoro eseguito ad un'altezza superiore a 5 m dalla superficie del suolo, dal soffitto o dalla piattaforma di lavoro, su cui il lavoro viene eseguito direttamente da strutture, attrezzature, macchine e meccanismi durante la loro installazione, smontaggio e riparazione , quando il mezzo principale per proteggere il lavoratore dalla caduta dall'alto durante il lavoro e il movimento è una cintura di sicurezza. 1.4. Lavoratori di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni, che abbiano superato la visita medica di idoneità ai lavori di arrampicata, che siano in possesso di qualifica di installatore almeno di 3a categoria, che siano stati formati sulle norme per la l'esecuzione sicura del lavoro di siepi, che hanno la formazione e le abilità pratiche necessarie per la loro esecuzione, sono autorizzati a lavorare come scalatori, che hanno subito un briefing speciale sul posto di lavoro prima dell'inizio di ogni lavoro, con un certificato di ammissione all'arrampicata appropriato lavoro. 1.5. Quando si lavora sui camini, il personale deve sottoporsi a una visita medica periodica in conformità con l'ordine del Ministero della Salute della Federazione Russa n. 90 del 14.03.96. 1.6. Il personale che lavora sui camini deve utilizzare DPI in conformità con le normative di settore per il rilascio gratuito. 1.7. A seconda delle condizioni locali, i responsabili dei reparti di costruzione e specializzati devono prevedere ulteriori misure per garantire la sicurezza del lavoro. 1.8. I lavori in quota (quando si eseguono lavori sui camini) sono consentiti ai lavoratori di almeno 18 anni che sono stati formati e istruiti sulle precauzioni di sicurezza, nonché sulla formazione sul posto di lavoro. 1.9. Per eseguire lavori sui camini è necessario che un collegamento di lavoratori o una squadra rilasci un permesso di lavoro che determini condizioni di lavoro sicure, indicando le necessarie misure di sicurezza. Il permesso di lavoro è firmato dall'ingegnere capo dell'organizzazione di costruzione e installazione e viene rilasciato per il periodo necessario per completare questo ambito di lavoro. In caso di interruzione nella produzione del lavoro per più di un giorno, il permesso di lavoro viene annullato e ne viene rilasciato uno nuovo alla ripresa del lavoro. 1.10. Una squadra di lavoratori deve essere munita di cassetta di pronto soccorso. 1.11. Quando si lavora sui camini, il personale deve disporre degli strumenti e delle attrezzature riparabili necessari, dei segnali e dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi di protezione. È vietato lavorare con strumenti e attrezzature difettosi. 1. 12. I lavori sui camini devono essere dotati dei necessari dispositivi di protezione riparabili secondo GOST 12.4.059 e dispositivi di protezione secondo GOST 27321. 1.13. I mezzi di ponteggio devono avere piattaforme di lavoro uniformi con uno spazio tra le assi non superiore a 5 mm e quando la pavimentazione si trova ad un'altezza di 1,3 m o più - recinzioni ed elementi laterali 1.14. Le impalcature con un'altezza superiore a 4 m sono consentite per il funzionamento solo dopo essere state accettate dal produttore dell'opera e superiori a 4 m - dopo l'accettazione da parte di una commissione nominata dalla direzione dell'impresa. 2. Requisiti di protezione del lavoro prima dell'inizio del lavoro 2.1. I requisiti di sicurezza durante l'esecuzione di lavori in quota, i lavori di campanile sono stabiliti in SNIP 111-4-80 "Sicurezza". 2.2. Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale. Indossali, allaccia i polsini delle maniche, mentre i pantaloni dovrebbero essere rilasciati sopra gli stivali. 2.3. Verificare la funzionalità della cintura di sicurezza, funi di sicurezza. 2.4. Ricevi un compito dal caposquadra o dal caposquadra per il lavoro svolto. 2.4. Preparare strumenti, infissi 3. Requisiti di protezione del lavoro prima dell'inizio del lavoro 3.1. La piattaforma del livello superiore dell'impalcatura dovrebbe trovarsi a una distanza di 0,65 m dalla sommità del camino. 3.2. La piattaforma del ponteggio, situata ad un livello inferiore all'altra, dovrebbe essere utilizzata come piattaforma di cattura. 3.3. Le piattaforme di cattura dovrebbero essere costruite:
3.4. Lo spazio tra la parete del tubo e il bordo interno del sito non deve essere superiore a 200 mm. 3.5. L'accesso ai camini alti deve essere garantito attraverso:
3.6. I lavoratori addetti alla costruzione, manutenzione o riparazione di camini non devono:
3.7. I ponteggi sospesi e le impalcature dopo l'installazione possono essere ammessi al funzionamento solo dopo aver superato il test con un carico statico superiore allo standard del 20%. 3.8. Quando si utilizzano scale, devono essere installate con un angolo di 70-75 gradi. al piano orizzontale. 3.9. Le scale Lean possono essere utilizzate solo su piattaforme di lavoro e per il passaggio tra i livelli del ponteggio. 3.10. I lavori di saldatura elettrica in quota devono essere eseguiti in conformità con i requisiti di GOST 12. 3.003. 4. Requisiti di protezione del lavoro in situazioni di emergenza 4.1. Quando si eseguono lavori sui camini, non è consentito eseguirli a una velocità del vento di lavoro a una velocità del vento superiore a 15 m al secondo, con condizioni di ghiaccio, temporali, nebbia, che escludono la visibilità all'interno del fronte di lavoro. 4.2. Al fine di evitare la caduta accidentale dell'utensile, dei dispositivi di fissaggio, degli elettrodi dall'alto, è vietato posizionarli sulle strutture del ponteggio montato. 4.3. Fornire pronto soccorso medico alle vittime di lesioni, malattie improvvise e informare il caposquadra o il direttore del lavoro 5. Requisiti di tutela del lavoro al termine del lavoro 5.1. Il lavoratore è obbligato:
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