ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Sezione 2. Apparecchiature elettriche e installazioni elettriche per scopi generali Capitolo 2.11. Mezzi di controllo, misurazione e contabilità Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regole per il funzionamento tecnico degli impianti elettrici di consumo (PTE) 2.11.1. Questo capitolo si applica ai sistemi per il monitoraggio dei parametri tecnologici delle apparecchiature, agli strumenti di misura per le sue modalità operative (fissi e portatili), nonché ai dispositivi di misurazione dell'energia elettrica (contatori di energia attiva e reattiva). 2.11.2. L'ambito di dotazione degli impianti elettrici con sistemi di monitoraggio, mezzi tecnici di misurazione e contabilizzazione dell'energia elettrica deve essere conforme ai requisiti della documentazione normativa e tecnica e garantire: il controllo sulle condizioni tecniche dell'apparecchiatura e sulle sue modalità operative; contabilità dell'energia elettrica generata, fornita e consumata; rispetto delle condizioni di lavoro sicure e degli standard e regolamenti sanitari; controllo ambientale. 2.11.3. I sistemi per il monitoraggio dei parametri tecnologici delle apparecchiature, delle sue modalità operative, della contabilizzazione dell'energia elettrica e dei sistemi di informazione e misurazione devono essere dotati di strumenti di misura e mezzi tecnici che soddisfino i requisiti stabiliti, compreso il supporto metrologico, organizzati sulla base di norme e regolamenti che prevedono il uniformità e precisione richiesta delle misurazioni. È consentito utilizzare strumenti di misura non standardizzati che hanno superato la certificazione metrologica secondo le modalità prescritte. 2.11.4. L'installazione e il funzionamento degli strumenti di misurazione e misurazione dell'energia elettrica vengono eseguiti in conformità con i requisiti delle norme di installazione elettrica e delle istruzioni del produttore. 2.11.5. Per l'ispezione periodica e la manutenzione preventiva degli strumenti di misura e della misurazione dell'energia elettrica, la supervisione delle loro condizioni, l'ispezione, la riparazione e il collaudo di questi strumenti, è possibile creare presso il Consumatore un servizio metrologico o altra struttura per garantire l'uniformità delle misurazioni in conformità con lo stato standard. Se esiste un tale servizio, deve essere dotato di apparecchiature di prova e riparazione e strumenti di misurazione standard in conformità con i requisiti dei documenti normativi e tecnici. 2.11.6. Tutte le apparecchiature di misurazione e misurazione dell'energia elettrica, nonché i sistemi di informazione e misurazione devono essere in buone condizioni e pronti per il funzionamento. Durante la riparazione di strumenti di misurazione o misurazione quando le apparecchiature tecnologiche sono in funzione, al loro posto devono essere installati mezzi di riserva (ad eccezione dei casi specificati al punto 2.11.17). 2.11.7. Prima che le principali apparecchiature del Consumatore vengano messe in esercizio commerciale, i sistemi di informazione e misurazione devono essere certificati metrologicamente e durante il funzionamento devono essere soggetti a verifica periodica. Non è consentito l'utilizzo per il calcolo di sistemi di misurazione delle informazioni che non abbiano superato la certificazione metrologica. 2.11.8. Gli strumenti di misura funzionanti utilizzati per controllare i parametri tecnologici per i quali l'accuratezza della misurazione non è standardizzata possono essere trasferiti alla categoria degli indicatori. L'elenco di tali strumenti di misura dovrà essere approvato dal responsabile del Consumatore. 2.11.9. La verifica degli strumenti di misurazione dell'energia elettrica calcolati e degli strumenti di misura standard viene effettuata entro i limiti di tempo stabiliti dalle norme statali, nonché dopo la riparazione di questi strumenti. 2.11.10. I tempi di verifica degli strumenti di misura elettrici integrati nelle apparecchiature di potenza (trasformatori di corrente e tensione, derivatori, convertitori elettrici, ecc.) devono corrispondere agli intervalli di revisione delle apparecchiature su cui sono installati. L'ambito delle riparazioni delle apparecchiature deve includere lo smantellamento, la verifica e l'installazione di questi strumenti di misura. 2.11.11. Per gli strumenti di misura e misurazione dell'energia elettrica vengono redatti passaporti (o giornali) nei quali vengono annotate tutte le riparazioni, tarature e verifiche. La frequenza e l'ambito della verifica dei contatori di regolamento devono essere conformi ai requisiti della documentazione normativa e tecnica vigente. I risultati positivi della verifica del contatore sono certificati da un marchio di verifica o da un certificato di verifica. La frequenza e l'ambito di calibrazione dei contatori di regolamento sono stabiliti dalle istruzioni locali. La calibrazione del contatore calcolato nel luogo di funzionamento, se previsto dalle istruzioni locali, può essere eseguita senza violare il marchio di verifica da un rappresentante certificato dell'organizzazione di fornitura di energia in presenza del dipendente responsabile della misurazione dell'elettricità alla potenza facilità. La calibrazione non sostituisce la verifica prevista nei documenti normativi e tecnici. I risultati della calibrazione sono documentati in un documento. 2.11.12. Gli strumenti di misura fissi utilizzati per controllare la modalità operativa delle apparecchiature elettriche e delle linee elettriche devono essere contrassegnati con un segno corrispondente al valore nominale della grandezza da misurare. Le dimensioni e il metodo di marcatura devono essere conformi ai requisiti degli standard statali per la misurazione delle bilance degli strumenti. I dispositivi alimentati da fonte esterna devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione della presenza di tensione. 2.11.13. Ogni dispositivo di misurazione dell'energia elettrica (contatore) deve avere un'iscrizione che indichi il nome della connessione su cui viene misurata l'elettricità. È consentito scrivere sul pannello accanto al contatore, se è possibile determinare in modo inequivocabile se le iscrizioni appartengono a ciascun contatore. 2.11.14. Il monitoraggio del funzionamento degli strumenti di misurazione e misurazione dell'energia elettrica, compresi i dispositivi di registrazione e i dispositivi con accelerazione automatica della registrazione in modalità di emergenza, nelle sottostazioni elettriche (nei quadri) deve essere effettuato dal personale operativo o di riparazione operativa dei dipartimenti, determinato da la decisione del consumatore responsabile del materiale elettrico. 2.11.15. La responsabilità della sicurezza e della pulizia degli elementi esterni degli strumenti di misura e della contabilizzazione dell'energia elettrica spetta al personale addetto alla manutenzione delle apparecchiature su cui sono installati. Il personale deve segnalare immediatamente eventuali violazioni nel funzionamento degli strumenti di misura e della misurazione dell'energia elettrica al dipartimento che svolge le funzioni del servizio metrologico del Consumatore. L'apertura degli strumenti di misura elettrici non legati al lavoro per garantire la normale registrazione mediante dispositivi di registrazione è consentita solo al personale dell'unità che svolge le funzioni del servizio metrologico del Consumatore e degli strumenti di misura per accordi con fornitori o consumatori - al personale del unità insieme ai loro rappresentanti. 2.11.16. L'installazione e la sostituzione dei trasformatori di misurazione di corrente e tensione, ai circuiti secondari di cui sono collegati i contatori, viene eseguita dal personale del Consumatore che li gestisce con il permesso dell'organizzazione di fornitura di energia. La sostituzione e la verifica dei contatori di conciliazione, mediante i quali vengono stipulati gli accordi tra le organizzazioni fornitrici di energia e i consumatori, vengono effettuate dal proprietario dei dispositivi di misurazione in accordo con l'organizzazione fornitrice di energia. In questo caso, il tempo di consumo elettrico non misurato e il consumo medio di energia elettrica devono essere registrati mediante un atto bilaterale. 2.11.17. Il Consumatore è tenuto a comunicare immediatamente all'organismo fornitore di energia eventuali difetti o casi di guasto nel funzionamento dei contatori elettrici stimati. Il personale dell'impianto energetico è responsabile della sicurezza del contatore di compensazione, dei suoi sigilli e della conformità dei circuiti di misurazione dell'elettricità ai requisiti stabiliti. La violazione del sigillo apposto sul contatore di conguaglio, se non imputabile a causa di forza maggiore, invalida la misurazione dell'energia elettrica effettuata da tale contatore di conguaglio. 2.11.20. L'organizzazione di alimentazione deve sigillare: tipo="disco">Nei circuiti secondari dei trasformatori di tensione a cui sono collegati i misuratori, non è consentita l'installazione di fusibili senza monitorarne l'integrità e il loro effetto sul segnale. I contatori di regolamento verificati devono avere il sigillo dell'organizzazione che ha eseguito la verifica sull'involucro e il sigillo dell'organizzazione fornitrice di energia sul coperchio della morsettiera del contatore. Per proteggere gli strumenti di misura elettrici, i dispositivi di commutazione e le connessioni rimovibili dei circuiti elettrici nei circuiti di misurazione da accessi non autorizzati, devono essere contrassegnati con speciali segnali di ispezione visiva in conformità con i requisiti stabiliti. Vedi altri articoli sezione Regole per il funzionamento tecnico degli impianti elettrici di consumo (PTE). Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. 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